Pubblicazione atti L.R. 11-2015

In questa sezione del sito sono pubblicate informazioni per adempiere alle disposizioni dell’Art.

In questa sezione del sito sono pubblicate informazioni per adempiere alle disposizioni dell’Art. 6 della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015, che stabilisce:

Art. 6 – Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. L’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Art. 18. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.’

 

Convocazione Consiglio Comunale
Delibere di Consiglio
Delibere di Giunta
Determine Sindacali
Ordinanze Sindacali
Determine Area Amministrativa
Determine Area Economico Finanziaria
Determine Area Tecnica

 

Gestione Atti L.R. 11-2015

Ultimo aggiornamento

7 Luglio 2021, 17:39